menu di scelta rapida

torna al menu di scelta rapida

COVID-19 La Commissione “ammorbidisce” le regole degli aiuti di Stato

La crisi economica innescata dall’attua-le pandemia ha portato la Commissione ad adottare, anche in materia di aiuti di Stato, misure di urgenza in deroga alle regole generalmente applicabili. Con la Comunicazione pubblicata il 19 marzo, la Commissione riconosce la compatibilità di una serie di misure eccezionali e transitorie che gli Stati membri pos-sono attivare a sostegno dell’economia, allo scopo di garantire la liquidità delle imprese. La compatibilità di un aiuto di Stato è determinata dal fatto che, a fron-te degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, esso produce vantaggi di natura equivalente che siano di interesse comune. Questo giustifica gli aiuti alle PMI, alla ricerca, le agevolazioni in campo ambientale e così via. Nell’attuale fase di emergenza, la Commissione ha ritenuto che siano compatibili aiuti straordinari, seppure per un periodo limitato di tempo: le concessioni potranno essere effettuate fino al 31 dicembre 2020 (salvo proroghe giustificate dall’evolversi della situazione) e basate su tre tipologie:a) sovvenzioni fino a un importo globa-le di 800.000 € per impresa, ridotto a 120.000 € nel settore della pesca e a 100.000 € per le imprese agricole;b) garanzie su nuovi prestiti della durata massima di sei anni, ad un costo estremamente favorevole; la garanzia può coprire fino al 90% del prestito, per un importo garantito non superiore al doppio del monte salari dell’impresa per il 2019 o al 25% del suo fatturato;c) prestiti agevolati a tassi particolarmente vantaggiosi, che non tengono conto del rating di ciascun beneficia-rio, ma solo della sua dimensione e della durata del prestito stesso.

Va sottolineato che gli aiuti di cui alla misura a) sono cumulabili con quelli di cui alle misure b) e c), nonché con aiu-ti in regime “de minimis”. Non sono in-vece cumulabili tra loro gli aiuti di cui alle misure b) e c). Per poter concedere questi aiuti è necessaria la notifica che, in linea di principio, dovrà essere effettuata a livello statale. Le singole amministrazioni – e dunque anche le Camere di Commercio – dovranno pertanto fare riferimento ad una notifica “ombrello” che preveda le misure che esse intendono attivare. La Commissione ha riconosciuto che gli Stati membri possono ricorrere alla deroga di cui all’art. 107, 2, b) del Trattato, che dichiara compati-bili gli aiuti destinati a ovviare ai danni provocati da una calamità naturale o da un altro evento eccezionale. Anche per questi aiuti è tuttavia necessaria una no-tifica. L’adozione di una Comunicazione specifica per gli aiuti di emergenza non pregiudica naturalmente la possibilità di disporre interventi in applicazione delle regole già esistenti: dagli aiuti in esenzione a quelli in “de minimis”, che non richiedono notifiche.

Fonte: MosaicoEuropa 6/2020